AZIONI IN CORSO

Avv. Alberto Polini

“Ricorso collettivo avverso il 4%”

Egregi,

come noto, l’E.N.P.A.M., con la Delibera n. 64 del 7 luglio 2022, adottata dal Consiglio di Amministrazione, sottoposta ed approvata in data 2 marzo 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha introdotto un nuovo contributo, a carico dei Medici che operano in regime libero professionale con le strutture private accreditate, commisurato alla quota di fatturato delle prestazioni specialistiche rese a favore del S.S.N. dalle Società professionali e di capitali accreditate, riferibile all’attività professionale svolta da ciascun professionista esterno ex L. n. 243/2004 in favore delle stesse strutture (comma 4-bis) il contributo, secondo la delibera Enpam, non dovrà essere versato direttamente dal singolo specialista esterno ma, tramite una ritenuta alla fonte, dalle Società professionali e di capitali accreditate, che, qualificate, di fatto, quali sostitute d’imposta, tratterranno il contributo dai compensi spettanti ai Medici, con l’obbligo di riversarli all’Ente.

La Delibera in questione è già pienamente esecutiva ed opera, addirittura, con “effetto retroattivo”, atteso che la comunicazione ai Medici della sua esistenza da parte dell’Ente è avvenuta, di fatto e con un trafiletto sul sito E.N.P.A.M., solo nel giugno del corrente anno 2023, con la specifica che già a partire dal 31 marzo 2024, a valere sui compensi dell’intero anno 2023, le strutture sanitarie accreditate dovranno versare il contributo in questione.

La base contributiva, ad esclusivo carico dei Medici, su cui verrà effettuato il calcolo per operare il prelievo in questione è la medesima di quella prevista per il contributo del 2% che versano annualmente le strutture private accreditate in forza dell’art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004, ovvero il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. con l’apporto del singolo medico in regime libero professionale.

Come è intuibile, gli specialisti esterni, a tali condizioni, non potranno continuare a collaborare con le strutture private accreditate, ciò comportando una recrudescenza della già presente e preoccupante difficoltà nel reperimento di Medici Specialisti, con il conseguente innegabile danno assistenziale, in un momento in cui, vista la situazione emergenziale appena trascorsa, l’accumulo delle prestazioni non eseguite sta assumendo connotati più che drammatici.

L’imposizione è profondamente ingiusta ed illegittima, motivo per il quale lo scrivente Studio Legale sta predisponendo un’azione dinanzi alla Magistratura del Lavoro, tesa all’eliminazione del contributo sopra indicato.

L’azione è diretta, in primo luogo, a tutti i Medici che operano in regime libero professionale presso le strutture accreditate, per ciò che riguarda la contribuzione.

In allegato alla presente comunicazione si invia la documentazione che dovrà essere utilizzata da ciascun Medico, che svolge attività libero professionale in favore delle strutture accreditate che vorrà partecipare al ricorso, che dovrà essere sottoscritta e rinviata alla email previdenzialemedici@gmail.com, unitamente alla copia del bonifico all’IBAN indicato nella documentazione allegata entro il 30 dicembre p.v.

Si auspica altresì la partecipazione delle strutture, al fine di evidenziare nel ricorso che si andrà a presentare anche l’illegittimità della posizione assunta dall’E.N.P.A.M. sul ruolo di fatto di “sostituto d’imposta” dell’erogatore privato, costretto a trattenere e riversare il contributo in questione.

Le strutture che vorranno partecipare potranno utilizzare la medesima documentazione inviata per i Medici, da restituire debitamente compilata alla medesima e-mail, con il medesimo costo.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti

(Avv. Alberto Polini)

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